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DOMENICA 19 MAGGIO 2024
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 Approfondimenti - Primi adempimenti  
La Delibera di impignorabilità delle somme in regime armonizzato

L'approssimarsi della scadenza del primo semestre 2015 e l'assenza di un bilancio di previsione a seguito del rinvio del termine di approvazione alla fine del mese di luglio 2015, pone all'attenzione degli enti alcune criticità in occasione della predisposizione della delibera di impignorabilità delle somme ai sensi dell'articolo 159 del D. Lgs. 267/2000.
 

In questa breve nota vorremmo segnalare le differenze tra:

 

Enti in armonizzazione dal 2014 o dagli esercizi precedenti

Enti che sono entrati nel sistema armonizzato dal 1 gennaio 2015

 

 

 

Il diverso bilancio autorizzatorio utilizzato, infatti, conduce a riflessioni diverse sulle modalità di calcolo da seguire tenuto conto, tra l'altro dell'esercizio provvisorio(1) .

 

Ripartiamo pertanto dalla lettura della norma.

L'art. 159 del TUEL non è stato oggetto di modifica da parte del legislatore con il D. Lgs. 126/2014, e pertanto è rimasta in vigore la precedente normativa che, di seguito si riporta.

"Articolo 159 Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3."

 

Si ricorda per completezza espositiva che la Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno 2003 n. 211 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, commi 2-3-4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

Alla luce di quanto sopra riportato si riporta in allegato uno schema di deliberazione che ciascun ente potrà applicare.

Nel modello la sola differenza tra enti già in armonizzazione ed enti che entrano quest'anno in armonizzazione costituito dall'esercizio su cui effettuare il calcolo delle somme da ritenere impignorabili contenute nei punti a) b) e c) del comma 2 dell'articolo.

La norma, infatti, si limita a precisare che "Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a… omissis…", nulla precisando in merito all'esercizio nel caso di esercizio provvisorio.

Nell'ipotesi di un bilancio di previsione ancora approvato (esercizio provvisorio) come dovranno comportarsi gli enti?

A) Enti che già si trovano in armonizzazione dal 2014 o anche da esercizi precedenti

Si ritiene che il calcolo debba essere fatto sugli stanziamenti del bilancio 2014/2016 annualità 2015.

Detta riflessione nasce dal richiamo all'articolo 11 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2011 nella parte in cui prevede per detti enti che l'esercizio provvisorio debba essere posto in essere non più prendendo in considerazione l'ultimo rendiconto approvato ma la seconda annualità del bilancio triennale vigente.

B) Enti che sono entrati in armonizzazione dal 1 gennaio 2015

Si ritiene che questi debbano continuare ad operare procedendo al calcolo prendendo in considerazione l'ultimo rendiconto approvato su cui, tra l'altro , l'ente sta effettuando le verifiche in dodicesimi .

Una volta approvato il bilancio sarebbe opportuno procedere ad una verifica della compatibilità dei contenuti della delibera con le nuove previsioni procedendo se del caso anche ad una loro rettifica.

 

In allegato è disponibile un esempio di delibera da adottare entro il 30 giugno prossimo; in rosso sono segnalate le differenze per le due categorie di enti (chi era in sperimentazione e chi è entrato in armonizzazione dal 1° gennaio 2015).

 

 

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Nota (1) Si ricorda, infatti, che l'articolo 11 comma 12 del D. Lgs. 118/2011 prevede " Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria. Nel 2015, come prima voce dell'entrata degli schemi di bilancio autorizzatori annuali e pluriennali è inserito il fondo pluriennale vincolato come definito dall'art. 3, comma 4, mentre in spesa il fondo pluriennale è incluso nei singoli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale."

 
Fonte: Redazionale del 25/06/2015
Autore: Ebron D'Aristotile
 
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  Allegati
Delibera di impignorabilità delle somme in regime armonizzato 
  Esempio di delibera che il Consiglio deve adottare a fine primo semestre 2015, cioè il 30 giugno, ai sensi dell'art. 159, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
  
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